Rilevabile d’ufficio la violazione del contraddittorio

E’ rilevabile d’ufficio dal giudice la violazione del diritto al contraddittorio commessa dall’Agenzia delle Entrate.

Lo ha stabilito la CTP La Spezia, sentenza 24 aprile 2015, n. 441 che, rilevata l’assenza di un verbale conclusivo dell’attività istruttoria, ha rilevato che quanto previsto dall’articolo 12 dello Statuto dei diritti del contribuente è applicabile non solo all’ipotesi di verifica esterna, ma anche nelle verifiche “a tavolino”: è sempre dovuta, pertanto, l’emissione di un documento al termine dell’attività istruttoria.

I giudici di merito ribadiscono un concetto già espresso dalle Sezioni Unite (19667/2014) secondo le quali il rispetto del contraddittorio costituisce un principio generale del diritto che trova applicazione ogniqualvolta l’amministrazione si proponga di adottare nei confronti di un soggetto un atto ad esso lesivo.

CTP La Spezia, sentenza 24 aprile 2015, n. 441