Riaperti i termini per assegnazione o cessione agevolata dei beni d’impresa
Sono stati riaperti i termini per l’assegnazione o la cessione agevolata dei beni d’impresa da parte delle società di persone e di capitali di procedere con l’assegnazione o la cessione agevolata di beni immobili e mobili ai soci, subordinatamente al pagamento di un’imposta sostitutiva. Tale opportunità riguarda:
- Immobili che non sono strumentali per destinazione;
- Beni mobili registrati non utilizzati come strumentali.
L’assegnazione o cessione deve essere effettuata entro il 30 settembre 2025, a condizione che i soci siano iscritti nel libro soci (se previsto) al 30 settembre 2024 oppure che siano iscritti entro il 30 gennaio 2025 sulla base di un titolo di trasferimento con data certa anteriore al 1° ottobre 2024.
Inoltre, è possibile effettuare la trasformazione agevolata in società semplice per le società il cui oggetto esclusivo o principale è la gestione di beni agevolabili (come gli immobili di gestione).
Imposta sostitutiva
Per usufruire dell’agevolazione è dovuta un’imposta sostitutiva sulle imposte sui redditi e IRAP, pari a:
- 8%;
- 10,5%, se la società non è operativa per almeno due dei tre periodi d’imposta precedenti.
L’imposta si calcola sulla differenza tra:
- Il valore normale dei beni assegnati o, in caso di trasformazione, dei beni posseduti alla data della trasformazione;
- Il costo fiscalmente riconosciuto.
Altre agevolazioni fiscali
- L’imposta di registro sulle assegnazioni o cessioni è ridotta alla metà delle aliquote ordinarie;
- Le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.
- Le riserve in sospensione d’imposta annullate per effetto dell’assegnazione o trasformazione sono soggette a un’imposta sostitutiva del 13%.
Valutazione catastale e disposizioni per i soci
- Per gli immobili, il valore normale può essere calcolato su base catastale, applicando alla rendita catastale rivalutata i moltiplicatori previsti dall’art. 52 del DPR n. 131/86.
- In caso di cessione, l’imposta sostitutiva si calcola considerando il corrispettivo non inferiore al valore normale o catastale del bene.
- Il costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni nelle società trasformate aumenta della differenza assoggettata all’imposta sostitutiva.
Per i soci assegnatari, non si applicano le disposizioni dell’art. 47 del TUIR (commi 1 e da 5 a 8). Tuttavia, in caso di assegnazione da parte di società di capitali, gli utili in natura eccedenti l’imposta sostitutiva versata dalla società saranno tassati. Il valore normale dei beni ricevuti, al netto dei debiti accollati, riduce il costo fiscale delle partecipazioni detenute.
Termini di versamento dell’imposta sostitutiva
Il pagamento deve essere effettuato:
- Per il 60% entro il 30 settembre 2025;
- Il restante 40% entro il 30 novembre 2025.


