Registro, il nuovo avviso di liquidazione in rettifica annulla il precedente
Corte di Cassazione, sez. trib., sentenza 12 maggio 2010, n. 11460
Rilevato in fatto
L’Ufficio Tributi del Comune di Verona notificava, alla societa’ Riva Acciaio S.p.A., proprietaria di aree edificabili identificate nel P.R.G. in zona 18 (zona industriale), tre distinti avvisi di accertamento I.C.I. per gli anni 1998, 1999 e 2000 relativi ad altre aree, coltivate a vigneto e denunciate come aree agricole ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11.
La societa’ impugnava innanzi alla C.T.P. di quella citta’ detti atti, chiedendone l’annullamento in quanto non suscettibili di edificazione stante il vincolo paesaggistico ed idrogeologico. La relativa udienza veniva fissata e, nelle more, in data 11.8.2003, il Comune depositava memoria con la quale produceva altri tre motivi di accertamento in rettifica dei primi, non notificati alla controparte, chiedendo la conferma della pretesa impositiva nei limiti dei nuovi accertamenti rettificati, nei quali l’indice di edificabilita’ veniva portato da 0,80 a 0,40 ed il valore de terreno da Euro 53 ad Euro 33, riducendo cosi’ l’imposta, gli interessi e le sanzioni.
La C.T.P., riuniti i ricorsi, li accoglieva, affermando che la mancanza di piani attuativi e, comunque, i vincoli paesaggistici ed idrogeologici sussistenti sul terreno per la contiguita’ al fiume Adige, con pericolo di esondazione, escludevano sostanzialmente la natura edificatoria dell’area in esame ai fini I.C.I.. Impugnava l’ente territoriale, chiedendo la riforma della sentenza impugnata e la conferma della pretesa impositiva nei limiti dei nuovi accertamenti rettificati. Resisteva la societa’, eccependo l’inammissibilita’ dell’appello perche’ finalizzato a far valere una pretesa nuova non solo quantitativamente, ma anche qualitativamente e la maturata decadenza in relazione a due delle annualita’ in contestazione.
La C.T.R. rigettava l’appello, dichiarando la cassazione della materia del contendere e condannando il Comune al pagamento delle spese.
Avverso detta decisione il Comune di Verona propone ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi. La societa’ Riva Fire S.P.A. (gia’ Riva Acciai), resiste con controricorso e ricorso incidentale condizionato, articolato in unico motivo, integrato da memoria.
Considerato in diritto
Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 54, e art. 112 c.p.c., per avere la C.T.R. definito il gravame proposto decidendo la questione processuale ritenuta erroneamente oggetto del giudizio d’appello, mentre sussistevano tutte le condizioni per la trattazione della causa nel merito, senza, peraltro, che la controparte avesse richiesto la cessazione della materia del contendere con appello incidentale.
Con la seconda doglianza proposta in via subordinata si deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. b. 546 del 1992, art. 57, per avere la C.T.R. deciso su eccezioni nuove non proposte in primo grado, come la richiesta d’inammissibilita’ dell’appello formulata nelle controdeduzioni avversarie.
Con il terzo motivo si lamentano la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, per avere la C.T.R. ritenuto illegittima la procedura seguita dall’Ufficio tributi, pur riconoscendo che questo aveva chiesto che la pretesa venisse confermata nei limiti dei nuovi accertamenti rettificati, ritenendo che rientrasse nei poteri dell’Ente impositore la riduzione della pretesa originaria, non essendo un nuovo accertamento ma solo una revoca parziale del primo a seguito del recepimento di talune considerazione della contribuente.
Con l’ultima censura si deducono la violazione e falsa applicazione dell’art. 156 c.p.c., art. 157 c.p.c., commi 1 e 2, per avere la C.T.R. erroneamente ritenuto che il Comune con il deposito dei tre accertamenti in rettifica, avesse modificato sia il petitum che la causa petendi, con conseguente nullita’ dell’intero processo, mentre non era stata introdotta alcuna nuova causa petendi ma solo un ridimensionamento del petitum.
Con l’unico motivo di ricorso incidentale la societa’ lamenta che la C.T.R. abbia rigettato l’appello anziche’ piu’ correttamente dichiararlo inammissibile.
Occorre in via pregiudiziale riunire il ricorso n. 6922 del 2006 a quello n. 3345 del 2006 ex art. 335 c.p.c., in quanto proposti avverso la stessa sentenza.
Il ricorso principale e’ infondato.
Lamenta sostanzialmente il Comune che la C.T.R. abbia ritenuto illegittima la procedura seguita dall’Ufficio Tributi, pur riconoscendo che questo aveva chiesto che la pretesa venisse confermata nei limiti dei nuovi accertamenti rettificati, sostenendo che rientrasse nei poteri dell’Ente impositore la riduzione della pretesa originaria, non essendo un nuovo accertamento ma solo una revoca parziale del primo. Conseguentemente contesta la decisione di cassazione della materia del contendere emessa dai giudici del gravame sulla base dell’annullamento dei pregressi atti di accertamento.
La possibilita’ per l’Amministrazione di emettere piu’ avvisi di accertamento nei confronti dello stesso contribuente ed aveva ad oggetto il medesimo presupposto d’imposta e’ circoscritta, nell’ordinamento vigente, a casi ben determinati, e non puo’ essere riconosciuta indiscriminatamente. Peraltro, non si puo’ neppure in corso di causa sostituire gli atti oggetto del giudizio.
Infatti questa Corte ha gia’ avuto modo di pronunciarsi su questioni analoghe, statuendo che “in tema di imposta di registro, l’emissione di un nuovo avviso di liquidazione, con il quale il competente Ufficio del registro ha modificato in aumento il precedente avviso, integrando una pretesa tributaria nuova, rispetto a quella originaria, sostituisce quella precedente con caducazione d’ufficio di quest’ultimo; ne consegue la cessazione della materia del contendere nel giudizio avente ad oggetto il relativo rapporto sostanziale venendo meno l’interesse ad una decisione relativa ad un atto – di primo avviso – sulla cui base non possono piu’ essere avanzate pretese tributarie di alcun genere, dovendosi avere riguardo unicamente al nuovo avviso che lo ha sostituito”. (Cfr. ex multis, Cass. civ. Sent. nn. 16704 del 2007, n. 16792 del 2002, in tema d’imposta sui redditi).
Detto principio e’ completamente condiviso dal collegio.
Conseguentemente, i (Ndr: testo originale non comprensibile) del ricorso principale rende superfluo l’esame del ricorso incidentale che puo’ essere dichiarato assorbito.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorso, respinge il principale, dichiara assorbito quello incidentale e condanna il Comune alle spese che si liquidano in Euro 2.200,00, di cui Euro 2.000,00, per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge