Può aderire al regime forfetario nel 2020 il contribuente che nel 2019, pur avendone i requisiti, non vi ha aderito
Si verifica spesso il caso di contribuenti che avrebbero potuto aderire al regime forfettario nel 2019, avendone tutti i requisiti ma che, per vari motivi, non lo hanno fatto, rimanendo nel regime semplificato. Ci si è chiesti se la mancata adesione avesse effetto di opzione per il regime semplificato, che comporterebbe un vincolo per tre esercizi.
L’Agenzia con la risoluzione 64/E/2018 ha chiarito che qualora un’impresa abbia optato per la contabilità semplificata di cui all’articolo 18 del Dpr 600/1973, pur possedendo i requisiti previsti per l’applicazione del regime forfettario, può passare al regime forfettario senza attendere il decorso di un triennio, anche qualora abbia scelto la modalità di registrazione di cui al comma 5 dell’articolo 18 (sistema delle registrazioni), in quanto trattasi di due regimi naturali dei contribuenti minori.
La circolare 9/2019 ha ribadito che i contribuenti possono sempre transitare dal regime semplificato al forfettario, se in possesso dei requisiti per la sua applicazione, perché il contribuente passa da un regime naturale a un altro regime naturale.