Proroga a due anni per il riacquisto prima casa
L’art. 1, comma 55, della Legge n. 208/2015, modificando l’art. 1, Nota II-bis, della Tariffa, parte prima, DPR n. 131/1986, prevede che chi è già proprietario di una “prima casa” possa acquistare una “nuova prima casa” usufruendo delle agevolazioni fiscali (imposta di registro ridotta al 2%) a condizione che il primo immobile venga alienato entro un certo periodo di tempo.
Modifica approvata
Con la nuova disposizione, il termine per la vendita della “vecchia prima casa” è stato prorogato da 1 anno a 2 anni a partire dalla data del nuovo acquisto.
Conseguenze del mancato rispetto del termine
Se l’immobile precedentemente posseduto non viene venduto entro 2 anni, vengono meno i requisiti per beneficiare dell’aliquota ridotta, e il contribuente perderà le agevolazioni “prima casa”.


