Prestazione occasionale

Treviso, 5 luglio 2003
OGGETTO: quesito su prestazioni occasionali.
Faccio seguito alla richiesta del Vostro iscritto che richiede un parere in
merito alla possibilità di effettuare una perizia su di un immobile pur non
essendo in possesso di partita IVA.
L’articolo 5 del D.P.R. 633/72, in materia di esercizio di arti e
professioni, stabilisce che è soggetto al tributo IVA (…) l’esercizio per
professione abituale, ancorchè non esclusiva, di qualsiasi attività di lavoro
autonomo (…). L’elemento decisivo per definire l’obbligatorietà di apertura di
una partita IVA è pertanto l’abitualità della professione (e non, nota bene,
l’esclusività), criterio spesso di complessa individuazione. La qualificazione
del reddito deve, pertanto, essere fatta caso per caso e non può essere
determinata a priori.
Autorevole dottrina ha affermato che per abitualità si intende una (…)
attività stabile, duratura, svolta sistematicamente, anche se non in modo
permanente e senza interruzione (…). Sono inoltre da tenere in considerazione
alcune importanti pronunce della Corte di Cassazione, nelle quali si sostiene
che la qualifica di professionisti abituali in campo fiscale può determinarsi
anche dall’esistenza di un solo affare, in considerazione delle molteplici e
sistematiche operazioni che la sua realizzazione comporta.
Per quanto sopra esposto ritengo che la stesura di una singola perizia
non faccia scattare l’obbligo di apertura di una partita IVA, potendosi ravvisare
nell’attività da svolgere il requisito dell’occasionalità. Il Vostro iscritto potrà
pertanto qualificare il compenso percepito fra quelli di lavoro autonomo svolti
occasionalmente, assoggettandolo a ritenuta d’acconto nella misura del 20% e
dichiarandolo nel quadro L del Modello Unico dell’anno di riferimento.
Resto a disposizione per le ulteriori informazioni che dovessero
necessitare in materia e, con l’occasione, porgo cordiali saluti.
Paolo Dalle Carbonare