Prestazione occasionale, fatturazione prestazioni.
Oggetto: prestazione occasionale, fatturazione prestazioni.
Il Vostro iscritto, socio di una Società a responsabilità limitata e titolare di
una partita Iva in qualità di coltivatore diretto, intende affiancare alle attuali attività
quella di ingegnere acustico.
Il vostro iscritto afferma anzitutto di aver svolto lavori nell’anno 2008 per
un importo di circa 4.800,00 euro: chiede se possono essere qualificati come
prestazioni occasionali.
La normativa in materia Iva non specifica in cosa consiste una prestazione
occasionale, ma afferma (articolo 5 del Dpr 633/72) che sono soggette ad Iva le
prestazioni rese nell’ambito di “esercizio per professione abituale, ancorché non
esclusiva…”. In mancanza di ulteriore specificazione normativa non risulta agevole,
in certi casi, discriminare tra ciò che è abituale e ciò che è occasionale. Alcuni
provvedimenti ministeriali, ad esempio, sostengono che anche in presenza di un
singolo lavoro che preveda diversi adempimenti (come ad esempio l’incarico di
progettazione cui segua la direzione dei lavori) si è in presenza di prestazioni non
occasionali. Neppure il limite di 5.000,00 Euro, previsto dalla norma per
distinguere tra collaborazioni occasionali e non, è uno strumento preciso, anche se
può dare qualche indicazione.
Per concludere sull’argomento ritengo che l’ingegnere dovrebbe riflettere
sul numero e sulla durata delle prestazioni effettuate nel 2008, assoggettandole ad
Iva qualora tali prestazioni non siano qualificabili come occasionali nell’accezione
comune del termine.
Nella comunicazione l’ingegnere non specifica se ha già riscosso il
compenso per le prestazioni, nel qual caso sarebbe già in ritardo per l’emissione di
un’eventuale fattura assoggettata ad Iva, in quanto il termine ultimo per l’emissione
del documento è quello della riscossione del compenso.
Il Vostro iscritto chiede inoltre se l’Agenzia delle Entrate potrà richiedere
l’Iva sulle prestazioni non fatturate in sede di controllo della dichiarazione dei
redditi: dal controllo formale del Modello Unico difficilmente potrà emergere una
contestazione in merito alla qualificazione come occasionale dell’attività svolta. La
contestazione potrebbe invece scaturire da ulteriori approfonditi controlli o da una
eventuale richiesta di informazioni.
Cordiali saluti.
Dott. Paolo Dalle Carbonare