Pagamento in contanti: le possibili reazioni alla sanzione

L’articolo 49 del decreto legislativo 231/2007, nella sua attuale formulazione, vieta “il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore a 3.000 euro. Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, Poste Italiane S.p.A., istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento, questi ultimi quando prestano servizi di pagamento diversi da quelli di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), n. 6, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11″.

In caso di violazione,  l’articolo 63 della legge prevede l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 50.000 euro.

Come reagire alla contestazione della violazione?

a) scritti difensivi

Il soggetto interessato può, anzitutto, presentare scritti difensivi e documenti alla Ragioneria territoriale dello Stato competente entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione (articolo 18 legge 689/1981).

b) oblazione

La stessa norma, all’articolo 16, prevede altresì la possibilità di oblazione della sanzione conil pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se piu’ favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi e’ stata, dalla notificazione degli estremi della violazione”. L’oblazione può, pertanto, essere ottenuta con il pagamento di 6.000 euro per ogni violazione commessa.

c) decreto di irrogazione delle sanzioni

Decorso il termine per l’oblazione, il Ministero dell’economia e delle finanze emette il decreto di irrogazione delle sanzioni.  graduandole tra il minimo ed il massimo sulla base alla gravità e la durata della violazione, al grado di responsabilità della persona fisica o giuridica, alla capacità finanziaria della persona fisica o giuridica responsabile, all’entità del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate per effetto della violazione. all’entità del pregiudizio cagionato a terzi per effetto della violazione, al livello di cooperazione con le autorità (articolo 67 del D.Lgs. 231/2007) .

d) richiesta di riduzione

Prima della scadenza del termine previsto per l’impugnazione del decreto che irroga la sanzione, il destinatario del decreto sanzionatorio può chiedere al Ministero dell’economia e delle finanze il pagamento della sanzione in misura ridotta di un terzo dell’entità della sanzione irrogata (articolo 68 del D. Lgs. 231/2007).
e) opposizione

Qualora ne ricorrano i presupposti, infine, il destinatario del provvedimento può proporre opposizione all’atto avanti il Tribunale civile ordinario nel termine di 30 giorni dalla notifica.