Nullo l’avviso di accertamento con “firma a stampa”

La possibilità di “firma a stampa” è ammessa esclusivamente gli atti prodotti da sistemi informativi automatizzati derivanti da attività svolta con lavorazione accentrata. E’ conseguentemente nullo l’avviso di accertamento che preveda lo svolgimento di verifiche ad hoc che non rechi la firma autografa del responsabile dell’ufficio.

ctp_treviso_55_01_2018