Nulla la locazione dell’immobile abusivo
E’ nullo per illiceità della causa il contratto di locazione di un immobile abusivo.
Così ha sentenziato il Tribunale di Taranto, con sentenza 27 gennaio 2015, n. 28.
Secondo il Tribunale tarantino il contratto di locazione implica l’utilizzazione del corpo del reato, identificato nell’immobile abusivo, al fine di trarne profitto, ficabile ex articolo 240 del codice penale nel canone di locazione retraibile che non è in concreto confiscabile, unitamente all’immobile realizzato abusivamente, soltanto per la prevalenza delle attribuzioni devolute all’autorità amministrativa che determinano l’acquisizione dei predetti beni al patrimonio del Comune, mentre l’applicazione degli istituti generali di diritto penale e processuale penale produrrebbe l’acquisizione al patrimonio dello Stato, ovverosia di un diverso soggetto giuridico».
Ne consegue, prosegue la sentenza, che il contratto di locazione «ha causa illecita e, di conseguenza, è nullo ex art. 1418 codice civile , in quanto diretto ad assicurare il profitto del reato mediante l’utilizzazione della cosa madre, costituente il corpo del reato, per la produzione di frutti civili». In tal modo, continua il giudice, «si consolida ed aggrava l’offesa all’interesse protetto dalla norma penale incriminatrice, pur se in un momento successivo al completamento dell’antigiuridicità della condotta penalmente rilevante, conclusasi con la realizzazione dell’immobile abusivo».
E l’illiceità della causa discende dalla configurazione normativa del negozio delineata dall’articolo 1571 del codice secondo cui «la locazione è il contratto col quale una parte si obbliga a far godere all’altra una cosa mobile o immobile per un dato tempo verso un determinato corrispettivo». Infatti, in simili ipotesi, le utilità che il conduttore potrà acquisire mediante il suo diritto personale di godimento «deriveranno da una cosa costituente corpo del reato, mentre il corrispettivo di tale godimento, di per sé illecito, sarà costituito dai canoni di locazione riconducibili nel novero del “profitto del reato” soggetto a confisca facoltativa».
Fonte: Il Sole 24 Ore