Niente raddoppio se il termine ordinario per l’accertamento è già scaduto

Non è ancora detta l’ultima parola sulla vicenda del raddoppio dei termini per l’accertamento previsto per i casi in cui siano commesse violazioni che comportano obbligo di denuncia penale.

La Ctr Lombardia (Sentenza 2140/2/2014) ha affermato che il termine di accertamento è unico e che il suo allungamento rappresenta solamente una riapertura: il raddoppio, infatti, è possibile solamente prima della scadenza del termine ordinario.

La pronuncia è in contrasto con la posizione della Corte costituzionale, che con la nota sentenza 247/2011, ha affermato che esistono due termini distinti, uno uno breve (4 o 5 anni) se non c’è obbligo di denuncia penale ed uno lungo (8 o 10 anni) se sussiste l’obbligo di denuncia penale.

I giudici della Ctr hanno disatteso l’interpretazione dei giudici delle leggi, valorizzando invece il principio affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza 280/2005, secondo il quale, dovendo l’esercizio dell’azione impositiva essere legato al principio di certezza del diritto, non è consentito lasciare il contribuente assoggettato all’azione esecutiva del fisco per un tempo indeterminato. 

Ctr Lombardia, sentenza 12 marzo 2014, n. 2140.14