Niente Inps per il socio che apporta solo capitale

Al fine del computo della base imponibile contributiva, il lavoratore autonomo iscritto alla relativa gestione previdenziale e nello stesso tempo, socio di società di capitale, deve determinare il proprio obbligo contributivo tenendo conto solo dei redditi connessi allo svolgimento di un’attività lavorativa.

Gli utili derivanti dalla qualità di socio di capitale di società di capitali, senza svolgimento di attività lavorativa, non rientrano nella nozione di reddito di impresa di cui all’art. 3-bis del D.L. n. 384/92, atteso che gli stessi, non afferiscono al reddito derivante da attività di impresa che dia titolo alla iscrizione alla Gestione commercianti.

Lo ha affermato la Suprema Corte con corte-di-cassazione-sentenza-24-settembre-2019-n-23790, con la quale è stato ritenuto non rientrante nell’imponibile ai fini della gestione IVS il reddito di un lavoratore autonomo, titolare di
quote di partecipazione in alcune aziende e proprietario di altre quote di minoranza di altre società di capitali, nelle quali non svolgeva attività lavorativa.

 

La sentenzacorte-di-cassazione-sentenza-24-settembre-2019-n-23790