Nelle indagini bancarie valida la prova fornita per presunzioni semplici

La sezione VI della Corte di Cassazione (26.11.2014, n. 3777/15) ha ritenuto che, nell’accertamento da indagini finanziarie, la prova contraria possa essere data anche per presunzioni semplici, da sottoporre all’attenta valutazione del giudice.
In tal senso, in ossequio al principio di capacità contributiva, nelle indagini bancarie non devono essere considerati solo i maggiori ricavi ma anche l’incidenza percentuale dei costi, che vanno comunque detratti dall’ammontare dei prelievi non giustificati.

Cass. 26.11.2014, n. 3777