Nella tassazione della plusvalenza da cessione d’azienda è irrilevante il valore definito ai fini del registro

La definizione di maggior malore dell’avviamento effettuata ai fini dell’imposta di registro rappresenta solo una presunzione semplice per la tassazione della plusvalenza ai fini delle imposte sul reddito. In tal senso assume rilevanza la dichiarazione dell’acquirente di aver definito in adesione la rettifica ai fini dell’imposta di registro per pura convenienza economica, dato che in questi casi la definizione risulta meno onerosa delle spese per affrontare il relativo contenzioso tributario.

Il valore accertato al compratore ai fini del registro, quindi, può anche essere disattesa dal venditore se dimostra di aver venduto al prezzo indicato nell’atto di compravendita.

Sentenza Ctr Lombardia 27 luglio 2015, n. 3472