Manovra di fine anno: sanzioni per indebite compensazioni

 

A partire dalle deleghe di pagamento presentate a partire dal mese di marzo 2020, in caso di utilizzo in compensazione di crediti, in tutto o anche in parte, non utilizzabili, l’Agenzia delle entrate comunica telematicamente la mancata esecuzione della delega di pagamento e applica la sanzione ex articolo 15, comma 2-ter, D.Lgs. 471/1997. Il contribuente ha 30 giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per fornire i chiarimenti necessari. L’iscrizione a ruolo a titolo definitivo della sanzione non si ha quando il contribuente, nel termine di 30 giorni dalla comunicazione, provvedere al pagamento. L’agente della riscossione notifica la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della delega di pagamento.

Inoltre, nel caso di mancata esecuzione delle deleghe di pagamento si applica la sanzione pari a:

– 5% dell’importi per importi entro i 5.000 euro e

– 250 euro per importi superiori ai 5.000 euro

per ciascuna delega non eseguita.

È, inoltre, prevista la non applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 12, D.Lgs. 472/1997, in tema di cumulo giuridico.