Mancanza di data nella notifica
Cassazione, sentenza del 27/09/2007 n. 20357 – parte 1
Intitolazione:
Imposte sui redditi – Accertamento – Avviso di accertamento –
Notificazione – Data – Elemento essenziale – Deduzione da
documenti estrinseci – Esclusione.
Massima:
La data della notificazione degli avvisi di accertamento – la cui mancanza
determina la nullita’ della stessa, trattandosi di elemento essenziale della
relata, ai sensi dell’art. 148 del codice di procedura Civile – non puo’
essere dedotta da documenti estrinseci, bensi’ esclusivamente dalle
risultanze della copia dell’atto consegnata al destinatario.
*Massima redatta dal Servizio di documentazione Economica e Tributaria.
Testo:
Ritenuto in fatto
che G.G. impugno’ dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di
Vibo Valentia la cartella di pagamento emessa dal comune di Mileto e
concernente l’Ici dovuta per gli anni dal 1993 al 1997, contestando
preliminarmente la validita’ della notificazione degli avvisi di
accertamento richiamati in cartella, in quanto privi della data della
notificazione;
che la Commissione adita rigetto’ il ricorso;
che l’appello proposto dalla contribuente venne respinto, con la
sentenza indicata in epigrafe, dalla Commissione tributaria regionale della
Calabria, la quale osservo’, per quanto qui interessa, che non era da
prendere in considerazione la mancata notifica lamentata dall’appellante,
“perche’ cio’ e’ rilevabile dalla cartella esattoriale e dai tabulati delle
notifiche in possesso del comune”, e che “la nullita’ lamentata e’ stata
sanata dalla costituzione in giudizio del destinatario dell’atto notificato”;
che avverso tale sentenza G.G. propone ricorso per cassazione;
che l’intimato comune di Mileto non si e’ costituito.
Considerato in diritto
che, con il primo motivo, la ricorrente denuncia la violazione e falsa
applicazione degli artt. 148 e 156 del codice di procedura civile, nonche’
vizio di motivazione, lamentando che la prova dell’avvenuta notifica degli
avvisi di accertamento non poteva essere fornita da elementi indiretti; con
il secondo motivo, si duole ancora della mancata conoscenza degli avvisi di
accertamento (i quali avrebbero dovuto essere emessi nei confronti di tutti
i comproprietari dei beni), la cui nullita’ della notificazione non poteva
essere sanata a seguito della proposizione del ricorso; con il terzo motivo,
infine, denuncia “difetto di motivazione ed omessa pronuncia” in relazione a
richieste istruttorie non accolte dal giudice di merito;
che il ricorso e’ manifestamente fondato limitatamente alle assorbenti
censure relative alla validita’ della notificazione degli avvisi di
accertamento, poiche’, da un lato, la data della notificazione – la cui
mancanza determina la nullita’ della stessa, trattandosi di elemento
essenziale della relata, ai sensi dell’art. 148 del codice di procedura
civile – non puo’ essere dedotta, come ha affermato il giudice a quo, da
documenti estrinseci, bensi’ esclusivamente dalle risultanze della copia
dell’atto consegnata al destinatario (Cass. n. 6309 del 1994 e n. 4358 del
2001), e, dall’altro, la sanatoria, per raggiungimento dello scopo ex art.
156 del codice di procedura civile, della nullita’ della notificazione di un
avviso di accertamento si verifica solo a seguito dell’impugnazione dello
stesso atto invalidamente notificato, ma non certo di un atto diverso, quale
la cartella di pagamento, della quale il primo costituisce l’atto
presupposto (Cass. n. 15849 del 2006);
che, in conclusione, il ricorso va accolto nei limiti indicati, con
assorbimento di ogni altra censura, la sentenza impugnata deve essere
cassata e la causa rinviata ad altra Sezione della Commissione tributaria
regionale della Calabria, la quale procedera’ a nuovo esame della
controversia, uniformandosi agli enunciati principi, oltre a provvedere
anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimita’.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza
impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, ad altra Sezione della
Commissione tributaria regionale della Calabria.