Manca la firma digitale? La notifica della cartella è nulla

Sembra essere ormai acquisito dalle Commissioni di merito il principio della nullità delle notifiche effettuate via Pec di cartelle prive di firma digitale. A confermarlo, questa volta, è la Commissione Tributaria Provinciale di Vicenza (ctp-vicenza-19-settembre-2017-n-615), che ha affermato che il documento allegato alla Pec deve essere formato in formato digitale, con estensione “.p7m”, mentre è nulla la notifica che riporti come allegato una copia di un documento analogico in formato “.pdf”. I file identificati da tale formato, infatti, non offrono la garanzia dell’integrità e immodificabilità del documento informatico e l’identificabilità del suo autore. Da qui l’annullamento delle cartelle di pagamento notificate, in via telematica ma in semplice formato Pdf, alla società impugnante, nel corso del 2016.

Il documento sottoscritto digitalmente fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza della dichiarazione da chi l’ha sottoscritta ai sensi dell’articolo 2702 c.c. In mancanza, la sua validità è liberamente valutabile dal giudice in base alle caratteristiche oggettive del documento stesso (articolo 20), come ha fatto la Ctp di Vicenza che, avvalendosi di tale facoltà, ha dichiarato l’invalidità della notifica e l’illegittimità delle cartelle. Nello stesso senso si stanno orientando altre commissioni (Ctp Liguria 415/2017, Ctp Campania 4124/2017 e Ctp Milano 3023/ 2017).

ctp-vicenza-19-settembre-2017-n-615

fonte: Il Sole 24 Ore