L’opzione per il regime ordinario svincola il contribuente dall’imponibile ai fini dell’imposta sugli intrattenimenti

Il contribuente che assoggettato al regime IVA speciale previsto dall’articolo 74 del DPR 633/1972 che opta per il regime ordinario è svincolato dall’imponibile determinato ai fini dell’imposta sugli intrattenimenti. La sezione 14 della CTR di Venezia, che il 19 ottobre 2011 aveva sancito che in ogni caso l’imponibile avrebbe dovuto essere quello determinato ai fini dell’imposta sugli intrattenimenti, il 21 dicembre 2011 inverte il proprio orientamento e afferma che l’imponibile è costituito dalle somme effettivamente incassate. Tale impostazione è successivamente confermata anche dalla Corte di Cassazione.