Lo scostamento dagli studi di settore non fonda l’avviso di accertamento

In materia tributaria, un avviso di accertamento, fondato esclusivamente sul mero scostamento del reddito dichiarato rispetto a quello risultante dagli studi di settore, non può ritenersi legittimo, atteso che i dati e le informazioni, risultanti dagli studi di settore rappresentano un semplice indizio non avendo caratteristiche di gravità, precisione e concordanza, poiché è inesistente qualsiasi riferimento alla situazione fattuale, essendo basato sull’incongruità dei ricavi calcolati per l’anno accertato rispetto allo studio parametrico e sull’antieconomicità aziendale, presi a riferimento della presunta evasione.

C.G.T. II grado Milano Lombardia sez. VI, 3 dicembre 2024, n. 3156