Legge di bilancio: riduzione detrabilità degli oneri per redditi superiori a € 120.000
Viene integrato l’articolo 15, Tuir, con i commi 3-bis, 3-ter e 3-quater prevedendo, con decorrenza dal 2020:
a. detrazione integrale con reddito complessivo inferiore a 120.000 euro;
b. detrazione in misura pari al rapporto tra 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo dichiarato e 120.000 euro con reddito complessivo superiore a 120.000 euro.
Ai fini del computo, il reddito complessivo è determinato al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all’articolo 10, comma 3-bis, Tuir.
In deroga a quanto previsto dal nuovo comma 3-bis, la detrazione continua a spettare al 100% per interessi passivi e relativi oneri accessori, quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, pagati in dipendenza di prestiti o mutui agrari o di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, di mutui contratti, a partire dal 1 gennaio 1998 e garantiti da ipoteca, per la costruzione dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale e per le spese sanitarie.