La legge di bilancio per il 2023 ha reintrodotto la possibilità di procedere a cessioni o assegnazioni ai soci, da parte delle società, di beni immobili e di beni mobili registrati.
L’agevolazione consiste in un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap e prevede la riduzione dell’imposta di registro.
Destinatari
- società in nome collettivo
- società in accomandita semplice
- società a responsabilità limitata
- società per azioni e in accomandita per azioni
che assegnino o cedano ai soci beni immobili, diversi da quelli utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’impresa commerciale, o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa.
Condizioni
Le agevolazioni previste si applicano a condizione che:
- le cessioni o assegnazioni siano avvenute entro il 30 settembre 2023;
- tutti i soci siano iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 30 settembre 2022 ovvero vengano iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge (1° gennaio 2023), in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 2022.
Applicazione dell’imposta sostituiva
L’assegnazione o la cessione comportano il pagamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e Irap pari all’8% (10,50% se la società risulta non operativa in almeno 2 dei 3 periodi d’imposta precedenti l’assegnazione, cessione, trasformazione) calcolata sulla differenza tra:
- il valore normale dei beni assegnati ovvero, in caso di trasformazione, dei beni posseduti all’atto della trasformazione;
- il costo fiscalmente riconosciuto.
Per le assegnazioni e cessioni soggette ad imposta di registro è prevista la riduzione alla metà delle relative aliquote (in via generale dal 9% al 4,5%) e l’applicazione delle imposte ipocatastali in misura fissa (in luogo dell’aliquota del 2% per le imposte ipotecarie e dell’1% per quelle catastali).
Le riserve in sospensione d’imposta annullate per effetto dell’assegnazione dei beni ai soci, nonché quelle delle società che si trasformano, sono assoggettate ad un’imposta sostitutiva pari al 13%.
Per gli immobili, su richiesta della società e nel rispetto delle condizioni prescritte, il valore normale può essere determinato in misura pari a quello risultante dall’applicazione all’ammontare delle rendite risultanti in catasto dei moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dalle norme in tema di imposta di registro.
In caso di cessione, al fine della determinazione dell’imposta sostitutiva, il corrispettivo, se inferiore al valore normale del bene ex articolo 9 Tuir, o al valore catastale, è computato in misura non inferiore ad uno dei due valori.
Il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle società trasformate va aumentato della differenza assoggettata ad imposta sostitutiva.
Nei confronti del socio assegnatario non sono applicabili le disposizioni dell’articolo 47, Tuir, commi 1 e da 5 a 8. Di conseguenza, in capo al socio assegnatario (di società di capitali) è prevista la tassazione degli utili in natura sulla parte eccedente la somma assoggettata ad imposta sostitutiva da parte della società.
Tuttavia, il valore normale dei beni ricevuti, al netto dei debiti accollati, riduce il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute.
Il versamento dell’imposta sostitutiva dovuta va effettuato:
- nella misura del 60% entro il 30.09.2023;
- il rimanente 40% entro il 30.11.2023.