Legge di bilancio 2020: modifica fringe benefit per le auoti aziendali

Viene modificata la disciplina relativa al fringe benefit legato alle auto aziendali, tuttavia, le regole vigenti fino al 31 dicembre 2019, continuano ad applicarsi per veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati entro il 30 giugno 2020.

La modifica riguarda l’articolo 51, comma 4, lettera a), Tuir, prevedendo che, con riferimento ad autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo di persone e di cose, autocaravan (autoveicoli ex lettere a), c) ed m) dell’articolo 54, comma 1, D.Lgs. 285/1992), motocicli e ciclomotori di nuova immatricolazione, che presentano valori di emissione di anidride carbonica non superiori a 60 grammi per chilometro, concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020, per la determinazione del reddito di lavoro dipendente si assume il 25% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio, al netto dell’ammontare eventualmente trattenuto al dipendente.

Per il calcolo del costo chilometrico di esercizio, viene confermata la corrispondenza con quello desumibile dalle tabelle nazionali che l’Aci deve elaborare entro il 30 novembre di ciascun anno e comunicare al Mef, che provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d’imposta successivo.

La percentuale è elevata per 3 differenti insiemi di autoveicoli con valori di emissione superiori a 60 grammi per chilometro:

– 30% per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 60, ma non a 160 grammi per chilometro;

-40% per il 2020 e 50% per il 2021, per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 160, ma non a 190 grammi per chilometro;

– 50% per il 2020 e 60% per il 2021, per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 190 grammi per chilometro.