Le SS.UU. invertono la rotta: non è obbligatorio il contraddittorio

L’attesa sentenza delle Sezioni Unite sull’obbligo del contraddittorio negli accertamenti fatti a tavolino determina un brusco dietro-front: a distanza di poco più di un anno dalla sentenza 19667/2014, con la quale i giudici di legittimità avevano riconosciuto che il contraddittorio endoprocedimentale era un principio immanente del nostro ordinamento,  i giudici hanno invertito la rotta. con la sentenza 8 dicembre 2015, n. 24823, la Suprema Corte ha sostenuto che il principio del contraddittorio, in quanto di derivazione comunitaria, è applicabile solo ai tributi «armonizzati». Inoltre, anche per tali tributi, sarà necessario che il contribuente dimostri che in tale sede avrebbe concretamente potuto produrre elementi difensivi.

I giudici hanno affermato che la garanzia di cui all’articolo 12 comma 7 dello Statuto del contribuente, secondo il quale l’accertamento non può essere emesso prima che siano decorsi 60 giorni dalla consegna del Pvc, è riferita solo alle ipotesi di provvedimenti conseguenti a verifiche eseguite presso la sede del contribuente. Tale interpretazione deriverebbe dal fatto che attraverso l’accesso vi è l’intromissione dell’amministrazione dei luoghi di pertinenza del contribuente alla ricerca di elementi valutativi a lui sfavorevoli. Il contraddittorio rappresenta così la tutela per chiarire gli elementi acquisiti presso i locali.

Cassazione SS.UU, sentenza 8 dicembre 2015, n. 24823