Le spese di lite seguono la soccombenza
Le spese del giudizio tributario, a partire dal 1° gennaio 2016 seguiranno la soccombenza, con minore possibilità per la commissione tributaria di compensare in tutto o in parte le medesime spese, che sarà consentita solo “in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere espressamente motivate”.
La regola generale che il giudice dovrà applicare, già espressa dai giudici di legittimità (Cass. 21 gennaio 2015, n. 930) è che deve essere che “la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese processuali”.
Il giudice potrà disporre la compensazione delle spese del giudizio solo qualora vi sia stata la soccombenza reciproca o nel caso sussistano gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere espressamente motivate dal giudice nel dispositivo sulle spese.