In periodo di epidemia da Covid 19, tra spostamenti, sospensioni e proroghe non è facile orientarsi sulle prossime scadenze fiscali. Il calendario è in continua evoluzione, ma si ritiene utile fare il punto della situazione ad oggi.
Sono sospesi i pagamenti in scadenza dall’8 marzo 2020 al 31 gennaio 2021. Le somme dovute dovranno essere versate entro il 1° marzo 2021. Fino al 31 gennaio, non saranno attivate nuove procedure cautelari o esecutive.
Gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza naturali scadono tra l’8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020, sono emessi entro il 31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2021 e il 31 gennaio 2022.
La sospensione opera fino al 31 gennaio 2021.
Pertanto, considerando che i versamenti sospesi devono essere effettuati in un’unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, le somme dovranno essere pagate entro il 28 febbraio 2021.
Avvisi bonari, comunicazioni di irregolarità e altri accertamenti
Dovranno essere comunicati o notificati tra il 1° febbraio 2021 e il 31 gennaio 2022 i seguenti atti:
– comunicazioni di cui agli articoli 36-bis e 36-ter, D.P.R. n. 600/1973;
– comunicazioni di cui all’art. 54-bis, D.P.R. n. 633/1972;
– inviti all’adempimento di cui all’art. 21-bis, D.L. n. 78/2010;
– atti di accertamento dell’addizionale erariale della tassa automobilistica, di cui all’art. 23, comma 21, D.L. n. 98/2011;
– atti di accertamento delle tasse automobilistiche di cui al T.U. 5 febbraio 1953 n. 39 e all’art. 5, D.L. n. 953/1982, limitatamente alle Regioni Friuli Venezia Giulia e Sardegna ai sensi dell’art. 17, comma 10, legge n. 449/1997;
– atti di accertamento per omesso o tardivo versamento della tassa sulle concessioni governative per l’utilizzo di telefoni cellulari di cui alla Tariffa art. 21, D.P.R. n. 641/1972.
Proroga per la notifica delle cartelle di pagamento
I termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento sono prorogati di 13 mesi relativamente alle dichiarazioni presentate nell’anno 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di liquidazione prevista dagli articoli 36-bis, D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis, D.P.R. n. 633/1972. A titolo di esempio, per la dichiarazione dell’anno 2017, presentata nel 2018, il termine per la notifica della cartella di pagamento ex art. 36-bis scade il 31 gennaio 2023. Per la stessa annualità, scade il 31 gennaio 2024 il termine per la notifica della cartella di pagamento ex art. 36-ter.
Sospensione dei pignoramenti
Fino al 31 gennaio 2021, le somme oggetto di pignoramento non devono essere sottoposte ad alcun vincolo di indisponibilità e il soggetto terzo pignorato deve renderle fruibili al debitore; ciò anche in presenza di assegnazione già disposta dal giudice dell’esecuzione. Cessati gli effetti della sospensione, e quindi a decorrere dal 1° febbraio 2021, riprenderanno ad operare gli obblighi imposti al soggetto terzo debitore (e quindi la necessità di rendere indisponibili le somme oggetto di pignoramento e di versamento all’Agente della riscossione fino alla concorrenza del debito).
Fino al 31 gennaio 2021 sono sospese le verifiche di inadempienza che le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica devono effettuare, ai sensi dell’art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973, prima di disporre pagamenti – a qualunque titolo – di importo superiore a 5.000 euro.