Le clausole penali del contratto possono essere approvate anche senza doppia firma

Le clausole penali inserite nel contratto non devono essere approvate con doppia firma ai sensi dell’articolo 1341 c.c. in quanto non sono clausole vessatorie.

Così ha deciso il Tribunale di Padova con sentenza 29 gennaio 2015, n. 274, ricordando che «in materia contrattuale le caparre, le clausole penali ed altre simili, con le quali le parti abbiano determinato in via convenzionale anticipata la misura del ristoro economico dovuto all’altra in caso di recesso o di inadempimento, non avendo natura vessatoria, non rientrano tra quelle di cui all’art. 1341 cod. civ . e non necessitano, pertanto, di specifica approvazione».