L’assoluzione penale ha efficacia di giudicato nel processo tributario

Cassazione, ordinanza 3 settembre 2024 n. 23570

La sentenza penale definitiva di assoluzione ha efficacia di giudicato nel processo tributario anche se divenuta irrevocabile prima dell’entrata in vigore del nuovo art. 21-bis, D.Lgs. n. 74/2000, purché a tale data il giudizio tributario sia ancora pendente. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione chiamata a pronunciarsi sull’operatività dell’art. 21-bis citato, introdotto dal D.Lgs. n. 87/2024 di riforma del sistema sanzionatorio, secondo cui il giudicato penale favorevole al contribuente (perché il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso) dispiega effetti nel processo tributario, se relativo al medesimo soggetto ed agli stessi fatti materiali oggetto di valutazione. Nel caso di specie, il contribuente, titolare di una ditta individuale, era stato assolto in sede penale con sentenza definitiva, in esito a giudizio dibattimentale, prima dell’entrata in vigore della suddetta novella legislativa.