L’associazione a delinquere non presuppone la commissione di reati-fine

Il delitto di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di frodi fiscali è perfezionato anche nel caso in cui il reato-fine non venga realizzato da parte di tutti i membri del sodalizio criminale.

Lo ha stabilito la Suprema Corte con sentenza 3 dicembre 2015, n. 47992.

Il caso riguardava alcuni soggetti accusati dei delitti di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di frodi fiscali mediante la costituzione di società cartiere, di emissione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti e di occultamento o distruzioni di documenti contabili.

Secondo la Cassazione «l’affermazione di responsabilità per il reato di associazione a delinquere non presuppone la commissione dei reati-fine, essendo sufficienti l’esistenza della struttura organizzativa ed il carattere criminoso del programma, stante l’autonomia del reato associativo che perciò rimane perfezionato anche nell’ipotesi che i cosiddetti reati-fine non vengano realizzati da parte di tutti o anche soltanto di alcuno dei partecipanti al sodalizio criminale».

Infatti «nell’ipotesi in cui l’imputato sia a conoscenza dell’esistenza del sodalizio e sia consapevole di contribuire, con la propria condotta, alla realizzazione del programma di delinquenza… è configurabile il reato di cui all’articolo 416 del Codice penale anche nel caso in cui la realizzazione dei reati fine sia rimasta a livello di meri atti preparatori …».

Cassazione, sentenza 3 dicembre 2015, n. 3208