L’architetto può difendere in Commissione Tributaria in materia d’imposta di registro sulle operazioni immobiliari
L’architetto può difendere il contribuente nei giudizi avanti le Commissioni Tributarie aventi ad oggetto l’applicazione dell’imposta di registro nelle operazioni immobiliari. Lo ha affermato la Commissione Tributaria Regionale di Venezia, con sentenza ctr-venezia-sentenza-29-gennaio-2020-n-68 ha sancito che, “in base al combinato disposto degli artt. 2 comma 2 e 12 comma 2 del D.Lvo n. 546/92” gli architetti sono abilitati alla difesa tecnica in materia di applicazione dell’imposta di registro vertente sulla definizione di bene non di lusso. La vicenda riguardava la qualifica di bene non di lusso di un’abitazione, con riferimento al requisito numero 6 del D.M. 2 agosto 1969, che prevede siano considerate di lusso “6) le singole unità immobiliari aventi superficie utile complessiva superiore a mq. 240 (esclusi i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale e posto macchine ctr-venezia-sentenza-29-gennaio-2020-n-68