L’appello deve svolgersi tra tutte le parti del primo grado: integrazione del contraddittorio
La notifica fatta solo ad alcuni dei liticonsorti e non a tutti non determina l’inammissibilità dell’atto ma comporta solo l’ordine del giudice di integrare il contraddittorio. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza 17497 del 2 settembre 2015.
La Suprema corte ha ricordato che in presenza di più parti nel primo grado di giudizio, le stesse devono partecipare anche in secondo grado, al fine di evitare possibili contrasti di giudicati.