L’Amministrazione deve provare l’oggettiva inesistenza dell’operazione
In caso di contestazione di emissione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, l’Agenzia delle Entrate deve provare l’inesistenza dell’operazione economica e non l’esistenza di un ragionevole sospetto in ordine all’inesistenza stessa.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con sentenza 11 novembre 2015, n. 23065, secondo la quale, sul piano probatorio, «qualora l’amministrazione contesti l’indebita detrazione di fatture, relative ad operazioni inesistenti, spetta alla stessa, adducendo la falsità del documento e quindi l’inesistenza di un maggior imponibile, provare che l’operazione commerciale in realtà non è stata mai posta in essere, anche attraverso elementi presuntivi».
Non è quindi sufficiente la prova da parte dell’amministrazione finanziaria di un «ragionevole sospetto in ordine all’inesistenza dell’operazione economica», ma occorre che la stessa fornisca in giudizio la prova della «inesistenza dell’operazione, anche mediante presunzioni».