La mancanza dell’avviso di ricevimento rende inammissibile il ricorso

La mancata produzione della cartolina di ricevimento non comporta la mera nullità del procedimento notificatorio, bensì l’insussistenza della conoscibilità dell’atto. Conseguentemente risulta inammissibile il ricorso introduttivo nell’ipotesi di mancata costituzione in giudizio della controparte, in quanto non si può accertare l’effettiva e valida costituzione del contraddittorio, anche qualora risulti provata la tempestività dell’impugnazione.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza 26108, depositata il 30 dicembre 2015, rilevando che il mancato deposito della cartolina A/R e la contestuale contumacia della parte destinataria della notifica, rende il ricorso del Fisco inammissibile.

Fonte: Il Sole 24 Ore