La consegna di documenti non costituisce contraddittorio
La richiesta e successiva consegna dei documenti non può sostituire la necessaria instaurazione del contraddittorio, che deve essere effettuato dopo la chiusura della fase istruttoria e prima dell’emissione dell’atto di accertamento.
E’ quanto stabilito dalla Commissione Tributaria Regionale di Milano con sentenze 1478/2015, secondo i quali il contraddittorio endoprocedimentale è «principio fondamentale immanente nell’ordinamento cui dare attuazione anche in difetto di una espressa e specifica previsione normativa».