Indeducibilità dei costi da reato: effetto dell’assoluzione in sede penale

Caso

All’esito della procedura istruttoria conseguente un invito a comparire emesso dall’Agenzia delle Entrate, la società sottoscrisse un accertamento con adesione con il quale furono definite le seguenti violazioni contestate dall’ufficio ai fini dei tributi Ires ed Irap:

–         Rilievo 1: indeducibilità di una sopravvenienza passiva di € 2.321,86;

–         Rilievo 2: indeducibilità di minusvalenze e mancato assoggettamento a tassazione di plusvalenze, comportanti un maggior imponibile di € 19.525,07;

–         Rilievo 4:  indeducibilità di costi ai sensi dell’articolo 14, c. 4 bis della legge 537/93 (c.d. “costi da reato”), determinante un maggior imponibile di € 109.215,00.

Quest’ultimo rilievo era giustificato esclusivamente dall’applicazione dell’articolo 14, comma 4, della legge 537/93, che prevede che “Nella determinazione dei redditi (…) non sono ammessi in deduzione i costi o le spese riconducibili a fatti, atti o attività qualificabili come reato, fatto salvo l’esercizio di diritti costituzionalmente riconosciuti”.  Ciò in quanto l’amministratore unico della società era stato rinviato a giudizio dal Gip presso il Tribunale di Treviso con l’accusa di aver violato gli articoli 648 (ricettazione) e 474, comma 2 (commercio di prodotti con segni falsi) del codice penale per avere la società istante acquistato e commercializzato alcuni prodotti con marchio asseritamente contraffatto.

Con successiva il Tribunale Penale assolveva il legale rappresentante legale della società dai reati ascritti ai sensi dell’articolo 530, comma 2, c.p.p. con sentenza divenuta irrevocabile per mancanza di impugnazione.

Soluzione del caso

L’articolo 14, comma 4bis, della legge 537/1993, modificato dal D.L. 16/2012, prevede che “Qualora intervenga una sentenza definitiva di assoluzione compete il rimborso delle maggiori imposte versate in relazione alla non ammissibilità in deduzione prevista dal periodo precedente e dei relativi interessi”. La circolare 32/E 2012, paragrafo 2.5, dopo aver puntualizzato che, in caso di assoluzione divenuta definitiva, al contribuente compete il rimborso delle maggiori imposte, dei relativi interessi e delle sanzioni, prevede che tale rimborso “compete anche nelle ipotesi in cui il contribuente abbia definito la pretesa attraverso il ricorso agli istituti definitori di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218”, e pertanto anche nel caso di definizione dell’accertamento in adesione;

Per l’effetto di quanto sopra esposto, sono divenute inesigibili le  maggiori imposte conseguenti il rilievo 4 e la società potrà quindi richiedere il parziale annullamento dell’accertamento con adesione, in particolare della parte riferita all’indeducibilità dei costi da reato, con diritto al rimborso dei maggiori tributi, sanzioni ed interessi versati nelle more dello svolgimento del processo penale.