Indebita compensazione: rileva il totale delle compensazioni effettuate nel singolo anno
Ai fini dell’integrazione del delitto di indebita compensazione, di cui all’articolo 10-quater, comma 2, del D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, il superamento della soglia di punibilità, fissata per un importo annuo superiore a cinquantamila euro, si individua avendo riguardo al totale delle compensazioni effettuate con crediti inesistenti nel singolo anno, indipendentemente dall’annualità cui si riferiscono i debiti fiscali, o comunque compensabili, non pagati.



