Indagini finanziarie: possibili anche su annualità precedenti la legge 413/91
L’amministrazione finanziaria e la Guardia di Finanza possono disporre indagini bancarie sui conti del contribuente anche per le annualità precedenti all’entrata in vigore dell’articolo 18 della legge 413/1991 senza che tale facoltà costituisca un’applicazione retroattiva della norma. Ciò non comporta infatti una modificazione sostanziale della posizione soggettiva del contribuente e non si traduce neppure nella violazione del principio di capacità contributiva perché i contribuenti possono far valere, in sede amministrativa e giurisdizionale, dati, notizie e chiarimenti idonei a dimostrare che gli importi esposti nei conti correnti non sono in contrasto con le dichiarazioni presentate.
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fonte: Il Sole 24 Ore