Indagini bancarie: obbligatoria l’autorizzazione ma non la sua esibizione al contribuente

La legittimità delle indagini bancarie e delle correlate risultanze si rivela essere subordinata all’esistenza dell’autorizzazione ma non anche alla relazionata esibizione all’interessato, con la conseguenza che le eventuali illegittimità nell’ambito del procedimento amministrativo di accertamento risultano essere censurabili davanti al giudice tributario a condizione che, traducendosi in un concreto pregiudizio per il contribuente, vengano a inficiare il risultato finale del procedimento e, di conseguenza, dell’accertamento medesimo.

cassazione-9480-2018

 

 

fonte: Il Sole 24 Ore