In vigore il reato di falso in bilancio
In vigore il reato di falso in bilancio introdotto dalla legge n. 69 del 2015.
La legge distingue tra falso in bilancio di società non quotate e falso in bilancio di società quotate, sanzionando entrambe le fattispecie come delitto. Viene prevista inoltre, per le società non quotate, una ipotesi attenuata del reato nonché uno specifico caso di non punibilità per lieve entità dell’illecito.
In particolare, per le società non quotate è punito con la pena della reclusione da 1 a 5 anni il delitto di false comunicazioni sociali, consistente (art. 2621 c.c.) nell’esporre consapevolmente fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero od omettere consapevolmente fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo concretamente idoneo a indurre altri in errore.
Rispetto alla normativa precedente scompaiono le soglie di non punibilità; è modificato il riferimento al dolo (in particolare, permane il fine del conseguimento per sé o per altri di un ingiusto profitto, ma viene meno “l’intenzione di ingannare i soci o il pubblico” mentre è esplicitamente introdotto nel testo il riferimento alla consapevolezza delle falsità esposte); è eliminato il riferimento all’omissione di “informazioni” sostituito da quello all’omissione di “fatti materiali rilevanti” (la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene); è introdotto l’elemento oggettivo ulteriore della “concreta” idoneità dell’azione o omissione ad indurre altri in errore.
L’articolo 10 della legge introduce nel codice civile due nuove disposizioni dopo l’articolo 2621: l’articolo 2621 bis (Fatti di lieve entità) punita con la reclusione da sei mesi a tre anni (fatta salva la non punibilità per particolare tenuità del fatto), viene qualificata dal giudice tenendo conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta, e l’articolo e 2621 ter (Non punibilità per particolare tenuità), sempre punita con la reclusione da sei mesi a tre anni nel caso in cui le falsità o le omissioni riguardino società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell’articolo 1 della legge fallimentare (Rd 267/1942).