IMU: applicabile al convivente di fatto la disciplina prevista per il coniuge affidatario

La disciplina dell’articolo 4, comma 12 quinquies del D.L. 16/2012, la quale dispone che l’assegnazione della casa coniugale al coniuge all’esito della separazione legale si intenda effettuata a titolo di diritto di abitazione, è applicabile anche alle convivenze di fatto. Lo ha stabilito la CTP di Treviso con la sentenza 559/2018, che ha interpretato la norma in senso costituzionalmente orientato.

L’articolo 4, comma 12 quinquies del D.L. 16/2012 prevede che  “l’assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione”. Nonostante l’esplicito riferimento al rapporto coniugale, la Commissione Tributaria di Treviso ha ritenuto la norma applicabile anche alla convivenza di fatto, quale formazione sociale meritevole di tutela ai sensi dell’articolo 2 della Costituzione. Per tale motivo, quindi, il convivente assegnatario dell’abitazione per effetto della sentenza del tribunale gode, ai soli fini fiscali, di un diritto di abitazione sulla stessa. Ciò comporta che il proprietario non assegnatario non sia tenuto a pagare l’IMU, così come l’assegnataria per la quale l’immobile sia da considerarsi abitazione principale.

ctp-treviso-sentenza-21-dicembre-2018-n-559