Imposta al 5% per i primi cinque anni di attività dei forfetari

Venuta meno la possibilità di avviare una nuova attività con il regime dei minimi (continuano, invece, a goderne fino alla scadenza naturale i soggetti che si trovano già nel regime), dal 2016, le nuove partite IVA potranno essere assoggettate solo al regime forfettario.

Le nuove ditte individuali ed i professionisti che inizieranno l’attività nel 2016 potranno aderire al regime di forfait, che prevede la riduzione dell’aliquota dell’imposta sostitutiva dal 15% al 5% per i primi cinque anni di attività (non è invece più prevista la possibilità di proseguire fino al trentacinquesimo anno di età).

Limiti di accesso al regime forfettario con aliquota ridotta al 5%:

  • Ricavi al di sotto dei valori soglia recentemente rivisti, che vanno da 15 mila a 50 mila euro, secondo le categorie.
  • Spese di lavoro dipendente e assimilato non superiori a 5mila euro.
  • Beni strumentali non superiori a 20mila euro, al lordo degli ammortamenti.
  • Redditi di lavoro dipendente o assimilato, posseduti dal professionista/imprenditore, in aggiunta al reddito forfettario dichiarato, non superiori a 30mila euro.
  • Non aver esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività, un’attività artistica, professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare.
  • l’attività da esercitare non deve costituire, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni.
  • in caso di prosecuzione di un’attività svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei ricavi e compensi realizzati nel periodo d’imposta precedente non deve essere superiore ai limiti reddituali previsti per quell’attività sulla base della classificazione Ateco.