Il processo interrotto riprende con istanza di trattazione
Il processo tributario interrotto riprende, ai sensi dell’articolo 43 del D.Lgs 546/92, a seguito di presentazione al presidente di sezione della commissione di istanza di trattazione ad opera di una delle parti.
Spetta alla segreteria della Commissione Regionale comunicare l’avviso di trattazione una volta che il presidente di sezione abbia fissato la data dell’udienza.
In campo tributario la procedura è diversa da quanto avviene in campo civile, nella quale la riassunzione prevede la notifica del ricorso e del relativo decreto alla controparte.