Facebook è un luogo aperto al pubblico: è reato la molestia sul social network

Costituisce reato di molestia o disturbo alle persone ai sensi dell’articolo 660 del codice penale l’invio di messaggi sgraditi tramite il social network Facebook (660 – Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino ad euro 516).

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con sentenza 37596/2014, affermando che Facebook, quale “piazza immateriale che consente un numero indeterminato di accessi e di visioni” costituisce un “luogo aperto al pubblico”, una sorta di “agorà virtuale”. Spetta comunque al giudice valutare se le molestie sono avvenute in luogo aperto al pubblico, verificando se i messaggi sono accessibili alla generalità delle persone ovvero siano inviate ad una persona determinata e da questa sola visibili

Cassazione 11.07.2014, n. 37596