Estromissione degli immobili strumentali di proprietà dell’imprenditore individuale

Gli immobili strumentali posseduti dalla ditta individuale al 31 ottobre 2015 possono essere estromessi dal patrimonio dell’impresa con destinazione alla persona fisica.

L’operazione, da effettuarsi entro il 31 maggio 2016, si perfeziona con il pagamento, in luogo di Irpef ed Irap, di un’imposta sostitutiva dell’8%, determinata sulla differenza di valore tra gli immobili estromessi ed il costo fiscalmente riconosciuto. Il valore degli immobili può essere determinato in base al valore di mercato ovvero utilizzando il valore catastale.

L’operazione rientra nell’ambito di applicazione del tributo Iva, salvo il caso in cui l’imprenditore non ha operato la detrazione dell’imposta all’atto dell’acquisto. Va pertanto emessa un’autofattura, solitamente in regime di esenzione, salvo il caso in cui l’imprenditore non intenda optare specificatamente per l’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto.

L’estromissione non è invece rilevante ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, in quanto non si effettua alcun trasferimento della proprietà dell’immobile.