Esclusione Irap per contribuenti minimi

Treviso, 16 novembre 2008

Oggetto: Esclusione Irap per contribuenti minimi

Con la circolare 45/E del 13 giugno 2008 l’Agenzia delle Entrate ha finalmente
preso atto dell’attuale orientamento della giurisprudenza, anche della Corte di
Cassazione, riconoscendo che la sussistenza in capo al lavoratore autonomo dei requisiti
previsti per il regime dei minimi possa essere un elemento per il riconoscimento per
l’esclusione dall’IRAP. Negli altri casi l’esclusione non è automatica, ma deve essere
adeguatamente motivata dal soggetto interessato. Quest’ultimo ha l’onere di descrivere
l’organizzazione della sua attività e di provare l’esclusione dall’imposta fornendo
l’opportuna documentazione, quali scritture contabili, dichiarazioni dei redditi, da cui
poter desumere tale situazione.
Com’è noto, la Suprema Corte ha ripetutamente affermato (in particolar modo con
le sentenze dell’8 e 16 febbraio 2007) che non sussiste obbligo di assoggettamento ad Irap
nel caso in cui non sussista in capo al professionista una autonoma organizzazione,
definita come “l’esistenza di un apparato che non sia sostanzialmente ininfluente,
ovverosia di un quid pluris che secondo il comune sentire, del quale il giudice di merito è
portatore ed interprete, sia in grado di fornire un apprezzabile apporto al professionista.
Si deve cioè trattare di un qualcosa in più la cui disponibilità non sia, in definitiva,
irrilevante perché capace,come lo studio o i collaboratori, di rendere più efficace o
produttiva l’attività (Cassazione, 16.2.2007, N. 3676)”.
La circolare 45/E dell’Agenzia delle Entrate ricorda che sussiste autonoma
organizzazione quando ricorre almeno uno dei due seguenti elementi:
− impiego, in modo non occasionale, di lavoro altrui: assume rilevanza anche
l’affidamento a terzi di compiti tipici dell’attività professionale. L’Agenzia precisa
che non rilevano a tal fine le prestazioni di terzi estranee all’attività professionale e
l’attività del praticante, in quanto essa è funzionale alle esigenze formative del
tirocinante.
− utilizzo di beni strumentali eccedenti, per quantità o valore, le necessità
minime per l’esercizio dell’attività: la circolare dell’Agenzia sostiene che vanno
considerati anche i beni forniti da terzi a qualsiasi titolo ed i beni il cui costo risulta
interamente ridotto.
L’Agenzia, in assenza di parametri normativi per individuare il requisito di
autonoma organizzazione, sostiene che può tornare utile il riferimento ai requisiti per
l’accesso al regime dei contribuenti minimi, ovvero:
− compensi, ragguagliati ad anno, inferiori ad € 30.000;
− assenza di cessioni all’esportazione;
− assenza di spese per lavoratori dipendenti, co.co.co o lavoratori a progetto;
− acquisto, nel triennio precedente, di beni strumentali inferiori a € 15.000.
Al fine di individuare gli elementi che connotano l’autonoma organizzazione,
l’Agenzia delle Entrate afferma che l’ufficio deve provvedere all’esame della
dichiarazione dei redditi, con particolare riferimento al quadro RE, dei modelli degli
studi di settore con particolare riferimento ai quadri A (personale), B (unità locale), E
(beni strumentali). Con riferimento ai beni strumentali utile è l’analisi del registro dei
beni ammortizzabili.
Secondo l’Agenzia delle Entrate il requisito dell’organizzazione sussiste sempre nei
casi in cui l’attività professionale è svolta in forma di studio associato da 2 o più
professionisti.
Dott. Paolo Dalle Carbonare