E’ perdita certa e deducibile quella derivante da cessione pro soluto del credito, anche se precedente al 2014

Ribaltando la sentenza della CTP di Treviso, la Commissione Tributaria Regionale di Venezia ha affermato che costituisce perdita certa e deducibile la perdita derivante da cessione pro soluto dei crediti. Il testo dell’articolo 101, comma 5, del Tuir, derivante dalla modifica operata dalla legge 147/2013, prevede infatti che siano da considerare certe le perdite derivanti da cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei princìpi contabili. La norma deve essere coordinata con il principio contabile OIC  n. 15, raccomanda, al n. 57, che “La società cancella il credito dal bilancio quando: (…) b) la titolarità dei diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito è trasferita e con essa sono trasferiti sostanzialmente tutti i rischi inerenti il credito”.

La portata innovativa della sentenza consiste nell’applicazione retroattiva della disposizione introdotta con decorrenza 2014. I giudici hanno considerato l’innovazione come norma di carattere interpretativo e pertanto applicabile anche al periodo d’imposta 2009. 

sentenza CTR Venezia 19.01.2017, n. 138