E’ onere dell’Agenzia la prova che il contribuente era a conoscenza dell’inesistenza soggettiva dell’operazione
Il contribuente può detrarre l’IVA relativa ad un’operazione inesistente se non conosceva o non non poteva conoscere che il proprio fornitore fosse una “cartiera”.
Lo ha sancito la Commissione Tributaria Regionale di Milano, affermando che la contribuente «non era tenuta ad effettuare controlli contabili sul proprio fornitore, vale a dire se lo stesso aveva tenuto una regolare contabilità e eseguito gli adempimenti fiscali quali, ad esempio, l’invio delle dichiarazioni dei redditi né effettuare altri controlli formali».
Spetta inoltre all’Agenzia fornire la prova della conoscenza o della conoscibilità del disegno criminoso del proprio fornitore.
Commissione Tributaria Regionale Lombardia, sentenza 4 febbriaio 2015, n. 461