E’ nullo l’avviso di accertamento fondato su indagini finanziarie non preceduto da contraddittorio
La richiesta di giustificare ben 800 movimenti bancari in breve tempo appare vessatoria nei confronti del contribuente, tenuto ad una difficile, lunga e laboriosa attività di ricerca della documentazione bancaria, tale da pregiudicare il normale lavoro dello studio del ricorrente.
Il principio dell’obbligatorietà del contraddittorio endoprocedimentale trova un’esemplare applicazione in questo giudizio, nel quale la mancata collaborazione con dell’ufficio ha provocato effetti distorsivi in danno del ricorrente.
L’attività istruttoria non si è conclusa con l’emissione di un PVC e ciò determina ulteriori profili di nullità.
Le somme contestate si sono progressivamente ridotte in misura assai rilevante dimostrando la scarsa fondatezza della pretesa iniziale, anche in conseguenza della mancanza di contraddittorio.