E’ legittimo l’accertamento parziale fondato sulla ricostruzione induttiva dei redditi?

L’articolo 41 bis del D.P.R. 600/73  autorizza l’Amministrazione, in deroga al principio dell’unicità dell’accertamento, ad accertare parzialmente i redditi del contribuente nel caso in cui dalle attività istruttorie risultino elementi che consentono di stabilire con certezza l’esistenza di un reddito non dichiarato. Si tratta di uno strumento utilizzabile quando il verificatore è in possesso solo di alcuni elementi certi in relazione ad atti o fatti specifici. La sua finalità, pertanto, è di consentire all’amministrazione un più rapido percorso in caso di disponibilità di materiale istruttorio ad efficacia probatoria diretta, per la formalizzazione di recuperi e sanzioni specificamente riferiti ad una violazione ben identificata.

Ciò porta ad escludere l’utilizzabilità dell’accertamento parziale nei casi in cui la maggior pretesa impositiva si fonda su ragionamenti ed elaborazioni di tipo induttivo o presuntivo, e in generale in tutte le situazioni connotate da una certa complessità di tipo valutativo e interpretativo.

Nel caso di accertamento costruito su base induttiva, pertanto, non sono realizzati i presupposti per accedere ad un accertamento parziale. Ove ciò si verificasse, il provvedimento sarebbe illegittimo.