Scontano l’imposta sostitutiva del 26% le plusvalenze di cui all’art. 67, comma 1, lett. da c) a c-sexies), TUIR, ossia:
- plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate (lett. c);
- plusvalenze, diverse dalle precedenti realizzate mediante cessione a titolo oneroso di azioni e di ogni altra partecipazione al capitale / patrimonio di società di cui all’art. 5 (società semplici, snc, sas), escluse le associazioni e dei soggetti di cui all’art. 73 (società di capitali), nonché di diritti / titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni (lett. c-bis);
- plusvalenze, diverse dalle precedenti realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso di titoli non rappresentativi di merci, di certificati di massa, di valute estere, oggetto di cessione a termine o rivenienti da depositi / conti correnti, di metalli preziosi, allo stato grezzo o monetato, e di quote di partecipazione ad organismi d’investimento collettivo (lett. c-ter);
- redditi, diversi dai precedenti, comunque realizzati mediante rapporti da cui deriva il diritto / l’obbligo di cedere / acquistare a termine strumenti finanziari, valute, metalli preziosi o merci ovvero di ricevere / effettuare a termine uno o più pagamenti collegati a tassi di interesse, a quotazioni o valori di strumenti finanziari, di valute estere, di metalli preziosi o di merci e ad ogni altro parametro di natura finanziaria (c-quater);
- plusvalenze e altri proventi realizzati mediante rimborso / cessione a titolo oneroso, permuta /detenzione di cripto-attività, comunque denominate, non inferiori complessivamente a € 2.000 nel periodo d’imposta (lett. c-sexies);