Decreto “Cura Italia”: proroga dei versamenti fiscali

Nel pomeriggio di oggi è stato finalmente approvato il Decreto “Cura Italia”, contenente, tra l’altro, la proroga delle scadenze fiscali programmate per oggi.

Il decreto prevede un trattamento differenziato tra soggetti aventi ammontare di ricavi inferiore o superiore a 2 milioni di euro.

  1. Imprese e professionisti con ricavi o compensi inferiori a 2 milioni di euro

Soggetti interessati:

Esercenti attività d’impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge.

Versamenti prorogabili:

Sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo2020 e il 31 marzo 2020:

  • relativi alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che tali soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta;
  • relativi all’Iva (annuale e mensile);
  • relativi alle addizionali Irpef;
  • relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l’assicurazione obbligatoria.

Ripresa della riscossione:

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni ed

interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.

  1. Imprese e professionisti con ricavi o compensi superiori a 2 milioni di euro

Soggetti interessati:

Esercenti attività d’impresa, arte o professione con ricavi o compensi superiori a 2 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge.

Versamenti prorogabili:

Sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo2020 e il 31 marzo 2020:

  • relativi alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che tali soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta;
  • relativi all’Iva (annuale e mensile);
  • relativi alle addizionali Irpef;
  • relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l’assicurazione obbligatoria.

Ripresa della riscossione:

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni ed

interessi, in un’unica soluzione entro il 20 marzo 2020.

 

Nei prossimi giorni provvederò ad informarvi sugli ulteriori contenuti del decreto.

 

Cordiali saluti.

 

Paolo Dalle Carbonare